Pedoni e smartphone nel nuovo Codice della Strada: obbligo di visibilità e nuove regole sugli attraversamenti

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Bozza del nuovo Codice della Strada: panoramica

La bozza del testo-base del futuro Codice della Strada, trasmessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a oltre cento operatori e associazioni per la consultazione, introduce diverse novità specifiche per i pedoni. Le disposizioni sono ancora emendabili: il testo è in fase di confronto e potrà essere modificato prima dell’adozione definitiva.

Divieto di usare lo smartphone durante l’attraversamento

Una delle modifiche più rilevanti prevede il divieto per il pedone di utilizzare smartphone, telefoni, tablet, computer portatili e apparecchi analoghi mentre attraversa la strada o cammina direttamente sulla carreggiata. L’uso del dispositivo resterebbe invece consentito sul marciapiede.

Sono previste eccezioni: l’uso in situazioni di urgenza e l’utilizzo tramite vivavoce o auricolare, a condizione che il pedone mantenga la capacità di percepire i rumori provenienti da entrambe le direzioni. Per la violazione del nuovo divieto la bozza indica una sanzione di 75 euro.

Prima di attraversare: fermarsi e farsi vedere

Il testo aggiunge obblighi più dettagliati prima di impegnare la carreggiata: il pedone dovrebbe fermarsi e accertarsi che i conducenti lo abbiano visto e stiano rallentando o fermandosi per concedergli la precedenza. Durante l’attraversamento dovrebbe evitare movimenti improvvisi o cambi repentini di traiettoria, salvo necessità per situazioni di pericolo.

Queste previsioni introducono un dovere di prudenza per chi attraversa, senza tuttavia cancellare la precedenza del pedone sulle strisce o gli obblighi dei conducenti.

Visibilità: giubbotto retroriflettente, bretelle o luce

La bozza prevede l’obbligo per il pedone di rendersi visibile quando si cammina sulla carreggiata fuori dai centri abitati di notte e in assenza di illuminazione pubblica. L’obbligo scatterebbe anche di giorno in gallerie e in presenza di nebbia, neve, forte pioggia o altre condizioni che riducono sensibilmente la visibilità.

In queste situazioni il pedone dovrebbe indossare un giubbotto o delle bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. In alternativa, la bozza ammette dispositivi capaci di proiettare orizzontalmente una luce arancione in tutte le direzioni o altri sistemi di illuminazione adeguati. Non si tratta dunque di un obbligo generalizzato per chi cammina in città, ma di una prescrizione mirata alla circolazione sulla carreggiata in condizioni particolarmente rischiose.

I nuovi divieti di attraversamento

La bozza dettaglia anche situazioni nelle quali il pedone non potrebbe attraversare. In particolare sarebbe vietato attraversare:

  • fuori dai centri abitati, in prossimità o in corrispondenza di curve e dossi;
  • di corsa o senza fermarsi quando si entra sulla carreggiata passando tra veicoli parcheggiati, mezzi incolonnati o altri ostacoli che limitano la visuale;
  • sulle strade con carreggiate separate da barriere, al di fuori degli attraversamenti pedonali, anche quando le strisce distano più di 100 metri;
  • sulle strade nelle quali la circolazione dei pedoni è espressamente vietata.

Anche questi divieti fanno parte della bozza in consultazione e saranno applicabili solo se confermati nel testo definitivo.

Quanto vale oggi: obblighi e sanzioni attuali

Attualmente gli obblighi per i pedoni sono regolati dall’articolo 190 del Codice della Strada. Tra le principali prescrizioni: utilizzare marciapiedi e spazi riservati quando esistono; camminare sul margine della carreggiata con il minore intralcio possibile quando questi spazi mancano; fuori dai centri abitati procedere in senso contrario alla marcia dei veicoli sulle strade a doppio senso; dalle mezz’ora dopo il tramonto a mezz’ora prima dell’alba, sulle strade extraurbane prive di illuminazione pubblica, procedere in fila unica.

Oggi non esiste un obbligo generale di indossare il giubbotto retroriflettente né una specifica multa di 75 euro per l’uso dello smartphone in attraversamento. La violazione delle disposizioni dell’articolo 190 è punita con una sanzione da 26 a 102 euro. Resta inoltre valido il principio dell’articolo 140: tutti gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non creare pericolo o intralcio e salvaguardare la sicurezza della circolazione.

La precedenza sulle strisce

La bozza non intacca il principio della precedenza del pedone sulle strisce. L’articolo 191 del Codice impone ai conducenti, quando il traffico non è regolato, di rallentare e fermarsi per lasciare passare i pedoni che stanno attraversando sulle strisce o si trovano nelle immediate vicinanze. Se la strada è priva di attraversamenti, il pedone deve dare la precedenza prima di entrare sulla carreggiata; una volta iniziato l’attraversamento, però, i conducenti devono consentirgli di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.

Conclusione

Le misure riportate derivano dal testo-base in consultazione e possono essere soggette a modifiche nel processo di approvazione. Le novità puntano a ridurre comportamenti rischiosi dei pedoni, aumentare la visibilità nelle situazioni più pericolose e precisare le fattispecie di divieto di attraversamento, senza rimuovere i pilastri della disciplina attuale come la precedenza sulle strisce.

Quale sanzione è prevista per l’uso dello smartphone durante l’attraversamento secondo la bozza?

La bozza indica una sanzione di 75 euro per il pedone che utilizzi smartphone, tablet o apparecchi analoghi mentre attraversa la carreggiata.

Quando scatterebbe l’obbligo di indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti?

L’obbligo riguarderebbe chi cammina sulla carreggiata fuori dai centri abitati di notte e in assenza di illuminazione pubblica; inoltre si applicherebbe di giorno in gallerie e in presenza di nebbia, neve, forte pioggia o altre condizioni che riducono sensibilmente la visibilità.

La priorità sulle strisce cambia con la nuova bozza?

No: il principio della precedenza del pedone sulle strisce resta valido. La bozza però introduce maggiori doveri di prudenza per chi attraversa prima e durante l’attraversamento.

Spina Rosario

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