Approvato dal Consiglio dei Ministri il DL Bianchi

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Ieri nella tarda mattinata il Consiglio dei Ministri hanno approvato di DL Bianchi.
Tutti si aspettavano che la approvazione sarebbe slittata dopo l’estate ma ivece non è stata cosi eccovi le novità:

Articolo 1. Guida senza patente
Chi guida senza aver conseguito la patente, con patente revocata o non rinnovata, sarà punito con l’ammenda da 2257 a 9032 euro. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio, è previsto l’arresto fino a un anno.

Articolo 2. Limitazioni alla guida
Comma 1. In tema di guida dei motocicli, l’articolo è stato riformulato in modo da operare come rinvio automatico alle normative comunitarie in materia. In particolare, l’ultima direttiva europea cui bisogna far riferimento è la 2000/56/CE, che prevede “l’autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kW o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 kW/kg, solo dopo il conseguimento della patente A da almeno due anni”.

Comma 2 bis. Per quantro concerne i neopatentati, è stata introdotta un’ulteriore limitazione alla guida, relativa alla potenza specifica dei veicoli (riferita alla tara) che non può essere superiore superiore a 50 kW/t. Il divieto però è previsto soltanto per chi consegue la patente B a partire dal centottantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto.

Comma 3. Limitatamente al trasporto dei minori, si è introdotto il divieto assoluto di trasportare bambini al di sotto dei quattro anni su veicoli a due ruote, divieto sanzionato con il pagamento di una multa da 148 a 594 euro.

Articolo 3. Limiti di velocità
Le nuove disposizioni prevedono un incremento sia delle sanzioni pecuniarie sia della durata della sospensione della patente. Sarà possibile impiegare come fonti di prova anche dispositivi che calcolano la velocità media su un tratto predeterminato (i tutor, ndr). È previsto che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità debbano essere ben visibili e preventivamente segnalate con l’uso di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi. Sono state rimodulate, inoltre, le fasce di eccesso della velocità oltre il limite consentito, con sanzioni più pesanti soltanto per le eccedenze superiori a 40 km/h e a 60 km/h rispetto al limite. Nel primo caso, si rischia una multa da 370 a 1458 euro e la sospensione della patente da tre a sei mesi, e in caso di recidiva entro i due anni successivi, la sospensione aumenta da otto a diciotto mesi. Nel secondo (oltre i 60 km/h), la multa parte da 500 e arriva a 2000 euro e la sospensione della patente va da sei a dodici mesi. In questo caso, la stessa violazione del codice nei primi due anni comporta la revoca della patente.

Articolo 4. Uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida
Il Codice della strada prevede il divieto per il conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, ovvero di usare cuffie sonore, ma consente l’utilizzo di apparecchi a viva voce, o dotati di auricolare, purché il conducente per il loro funzionamento non debba usare le mani. Le multe, in caso di violazione, sono state aumentate: ora vanno da 148 a 594 euro. Si può arrivare alla sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, se la violazione è ripetuta nel corso del biennio successivo.

Articolo 5. Guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti
Le nuove disposizioni vogliono essere una risposta immediata ed incisiva per contrastare il gravissimo fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti, che secondo stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, dell’Istituto Superiore di Sanità e della Società Italiana di Alcologia, determina almeno il 30% degli incidenti gravi che si verificano nel nostro Paese. Sono previsti tre “gradi di intensità” della violazione, ai quali corrispondono tre differenti livelli di sanzioni.
A) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra un valore eccedente lo 0,5 e non superiore allo 0,8 grammi per litro (g/l): per tale ipotesi è stata inasprita la sanzione pecuniaria che ora è compresa fra 500 e 2000 euro. Confermata la pena dell’arresto fino a un mese, è stata inasprito anche il periodo di sospensione della patente che, dagli attuali quindici giorni a tre mesi, diviene da tre a sei mesi;
B) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra un valore eccedente lo 0,8 e non superiore all’1,5 grammi per litro (g/l): in questo caso, la sanzione pecuniaria prevista va da 800 a 3200 euro. È inoltre previsto l’arresto fino a tre mesi, e la sospensione della patente da sei mesi ad un anno.

C) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore all’1,5 grammi per litro (g/l). Per tale ipotesi la sanzione pecuniaria prevista parte da un minimo di 1500 fino a un massimo di 6000 euro. Questa violazione implica l’arresto fino a sei mesi, e la sospensione della patente da uno a due anni.
In ogni caso la pena detentiva può essere commutata nello svolgimento di un’attività a titolo gratuito e continuativo presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche. Per ogni grado, è stata inoltre disposta la revoca della patente, qualora il reato sia commesso da un conducente titolare di patente professionale, o da titolare di patente di categoria B nell’ipotesi di recidiva nel biennio.
Tutte le pene sono raddoppiate quando il conducente in stato di ebbrezza (di qualunque entità) provochi un incidente stradale: è inoltre disposto il fermo amministrativo del veicolo coinvolto nell’incidente per novanta giorni, a meno che il veicolo stesso non appartenga a persona estranea al reato. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento, il conducente è soggetto al pagamento di una somma da 2500 a 10.000 euro. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione da 3000 a 12.000 euro. In questo caso la sospensione della patente va da un periodo di sei mesi a un massimo di due anni, e c’è il fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni (sempre salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione). In caso di recidiva nel biennio, è prevista la revoca della patente.

Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da 1000 a 4000 euro e l’arresto fino a tre mesi. Anche in questo caso è possibile richiedere la misura alternativa. All’accertamento del reato, la patente viene spospesa da sei mesi a un anno. È invece sempre revocata, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o ancora quando il titolare di patente B sia recidivo nel biennio.
Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni.

Articolo 6. Disposizioni volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradali in caso di guida in stato di ebbrezza
Viene introdotto l’obbligo per i titolari e i gestori di locali ove si svolgano, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, unitamente alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche, di esporre delle tabelle che indichino i sintomi correlati a diversi gradi di concentrazione di alcol nel sangue, nonché le quantità delle bevande alcoliche più comuni che fanno superare i limiti previsti per la guida in stato di ebbrezza.

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